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REGOLAMENTO GENERALE PER L'AMMISSIONE DEI CAVALLI IN FIERA
Art. 1 – La richiesta di partecipazione costituisce impegno definitivo ed accettazione integrale del presente Regolamento.
Art. 2 – L’Organizzazione deciderà sull’accettazione delle domande, a seguito della verifica della documentazione e del numero dei capi iscritti.
Art. 3 – I soggetti iscritti dovranno accedere alla Mostra dalle ore 15 alle ore 19 di giovedì 20/05/2010 e potranno lasciare la Mostra non prima delle ore 19 di sabato 21 maggio 2010.
Art.4 – Nell’ambito della Mostra sarà allestito un corridoio dove verrà effettuata una gara di salto in libertà, riservata ai puledri iscritti alla manifestazione, nati nel 2007, come da apposito regolamento. Il corridoio sarà a disposizione degli allevatori, per le eventuali prove, dalle ore 15 del 21/05/2010.
Art. 5 – La circolazione dei cavalli nell’ambito della Mostra è limitata agli appositi recinti e può effettuarsi esclusivamente sotto la totale responsabilità degli Espositori, anche nel caso in cui i cavalli siano condotti dai dipendenti dello stesso Espositore. Nella zona di esposizione ciascun Espositore manterrà la massima pulizia; il letame che verrà asportato a cura della Organizzazione, dovrà essere ammassato fuori dai box ogni mattina entro le ore 8 dai custodi dei cavalli.
Art. 6 – I cavalli presentati alla Mostra devono essere accompagnati dal passaporto, dal certificato di avvenuta vaccinazione per il gruppo delle influenze equine, dal coggins test e dal modello 4 rosa che ne attesti la provenienza. Saranno esclusi dalla Mostra quei soggetti che presentassero sospetti di malattie contagiose. Nei casi di accertamento di malattie contagiose o comunque sospette gli Enti Organizzatori declinano fin d’ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali. Gli automezzi e i vans adibiti ed autorizzati al trasporto del bestiame dovranno essere scortati dall’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Ufficio Veterinario competente per territorio e da una attestazione di avvenuta disinfezione del mezzo. . Art. 7 – La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori.
Art. 8 – Gli Enti Organizzatori stipuleranno una polizza di assicurazione di responsabilità civile e risponderanno nei limiti di questa.
Art. 9 – Per quanto non previsto dal presente regolamento potranno essere emanate, a cura degli Organizzatori, norme di pari valore alle quali tutti gli Allevatori iscritti dovranno scrupolosamente attenersi.
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