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REGOLAMENTO GENERALE PER L'AMMISSIONE DEI CAVALLI IN FIERA
Art. 1 – La richiesta di partecipazione costituisce impegno definitivo ed accettazione integrale del presente Regolamento.
Art. 2 – L’Organizzazione deciderà sull’accettazione delle domande, a seguito della verifica della documentazione e del numero dei capi iscritti.
Art. 3 – I soggetti iscritti dovranno accedere alla Mostra dalle ore 15 alle ore 19 di giovedì 21/05/09 e potranno lasciare la Mostra non prima delle ore 19 di sabato 23 maggio 2009.
Art.4 – Nell’ambito della Mostra sarà allestito un corridoio dove verrà effettuata una gara di salto in libertà, riservata ai puledri iscritti alla manifestazione, nati nel 2006 e 2007, come da apposito regolamento. Il corridoio sarà a disposizione degli allevatori, per le eventuali prove, dalle ore 15 del 22/05/09.
Art. 5 – La circolazione dei cavalli nell’ambito della Mostra è limitata agli appositi recinti e può effettuarsi esclusivamente sotto la totale responsabilità degli Espositori, anche nel caso in cui i cavalli siano condotti dai dipendenti dello stesso Espositore. Nella zona di esposizione ciascun Espositore manterrà la massima pulizia; il letame che verrà asportato a cura della Organizzazione, dovrà essere ammassato fuori dai box ogni mattina entro le ore 8 dai custodi dei cavalli.
Art. 6 – I cavalli presentati alla Mostra devono essere accompagnati dal passaporto, dal certificato di avvenuta vaccinazione per il gruppo delle influenze equine, dal coggins test e dal modello 4 rosa che ne attesti la provenienza. Saranno esclusi dalla Mostra quei soggetti che presentassero sospetti di malattie contagiose. Nei casi di accertamento di malattie contagiose o comunque sospette gli Enti Organizzatori declinano fin d’ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali. Gli automezzi e i vans adibiti ed autorizzati al trasporto del bestiame dovranno essere scortati dall’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Ufficio Veterinario competente per territorio e da una attestazione di avvenuta disinfezione del mezzo. . Art. 7 – La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori.
Art. 8 – Gli Enti Organizzatori stipuleranno una polizza di assicurazione di responsabilità civile e risponderanno nei limiti di questa.
Art. 9 – Per quanto non previsto dal presente regolamento potranno essere emanate, a cura degli Organizzatori, norme di pari valore alle quali tutti gli Allevatori iscritti dovranno scrupolosamente attenersi.
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